IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196; 
  Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 178, concernente regolamento recante istituzione  e  gestione  del
registro pubblico dei contraenti che si  oppongono  all'utilizzo  dei
propri dati personali e del proprio numero telefonico per  vendite  o
promozioni commerciali; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  69,  recante
modifiche al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 12; 
  Visti gli articoli  98-vicies  quinquies  e  98-vicies  sexies  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il  Codice  delle
comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207; 
  Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  2018,
n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della  Repubblica
7 settembre 2010, n. 178,  in  materia  di  registro  pubblico  delle
opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo
1, comma 15; 
  Visto l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.
139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2021,  n.
205; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) n. 679/2016; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2020; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 2022; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri per la  pubblica  amministrazione,  per  l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati  personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    b) contraente: qualunque  persona  fisica  o  giuridica,  ente  o
associazione parte di  un  contratto  con  un  fornitore  di  servizi
telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali  servizi,
o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate; 
    c) operatore: qualunque soggetto,  persona  fisica  o  giuridica,
che, in qualita' di titolare ai sensi del regolamento generale  sulla
protezione dei dati (RGPD), intenda  effettuare  il  trattamento  dei
dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni
telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante
posta cartacea per fini di invio  di  materiale  pubblicitario  o  di
vendita diretta o per il compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale; 
    d) registro:  il  registro  pubblico  delle  opposizioni  di  cui
all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice,  esteso  alle  numerazioni
nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di
cui  all'articolo   129   del   Codice,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5; 
    e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all'articolo 129 del
Codice; 
    f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico  o
il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione  e
la gestione del servizio; 
    g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); 
    h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio  che  e'
diffuso,  in   qualsiasi   modo,   nell'esercizio   di   un'attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo  scopo  di
promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione
di opere o di servizi oppure la costituzione o  il  trasferimento  di
diritti ed obblighi su di essi. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.» 
              -  Si  riportano  i   commi   commi   3-bis   e   3-ter
          dell'articolo 130 del Codice in materia di  protezione  dei
          dati personali di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196: 
                «3-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
          129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto
          articolo, mediante l'impiego del  telefono  e  della  posta
          cartacea  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'articolo 129, comma  1,  in  un  registro  pubblico
          delle opposizioni. 
                3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si  pronunciano  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta,
          nonche', per i relativi profili di  competenza,  il  parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                  a) attribuzione dell'istituzione e  della  gestione
          del registro ad un ente o organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                  b)  previsione  che  l'ente  o  organismo  deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  I  soggetti  che  si
          avvalgono del  registro  per  effettuare  le  comunicazioni
          corrispondono tariffe di  accesso  basate  sugli  effettivi
          costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello
          sviluppo economico, con  proprio  provvedimento,  determina
          tali tariffe; 
                  c)  previsione  che  le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
          telematica o telefonica; 
                  d)   previsione   di    modalita'    tecniche    di
          funzionamento   e   di   accesso   al   registro   mediante
          interrogazioni   selettive   che    non    consentano    il
          trasferimento  dei  dati  presenti  nel  registro   stesso,
          prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute  e  la
          conservazione dei dati relativi agli accessi; 
                  e) disciplina delle tempistiche e  delle  modalita'
          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore
          di attivita' o di categoria merceologica,  e  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                  f)  obbligo   per   i   soggetti   che   effettuano
          trattamenti di dati per le finalita' di invio di  materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  di
          garantire la presentazione dell'identificazione della linea
          chiamante e di fornire all'utente  idonee  informative,  in
          particolare  sulla  possibilita'  e  sulle   modalita'   di
          iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; 
                  g) previsione che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati  nel  rispetto  degli   articoli   6   e   7   del
          Regolamento.» 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
          recante: «Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
          205. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   20-bis   del
          decreto-legge  25  settembre   2009,   n.   135,   recante:
          «Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'   europee»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: 
                «Art. 20-bis. (Adeguamento alla normativa comunitaria
          in materia di tutela della vita privata nel  settore  delle
          comunicazioni   elettroniche,   di   cui   alla   direttiva
          2002/58/CE).  -  1.  Al  fine  di  superare  a  regime   la
          disciplina introdotta dall'articolo 44,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  al
          codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
          al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al comma 3 dell'articolo 130 sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti  parole:  «nonche'  ai  sensi  di  quanto
          previsto dal comma 3-bis del presente articolo»; 
                  b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono  inseriti
          i seguenti: 
                «3-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
          129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma
          1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di  cui
          all'articolo 7, comma 4,  lettera  b),  e'  consentito  nei
          confronti  di  chi  non  abbia  esercitato  il  diritto  di
          opposizione, con modalita'  semplificate  e  anche  in  via
          telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione  della
          quale  e'  intestatario  in  un  registro  pubblico   delle
          opposizioni. 
                3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si  pronunciano  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta,
          nonche', per i relativi profili di  competenza,  il  parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                  a) attribuzione dell'istituzione e  della  gestione
          del registro ad un ente o organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                  b)  previsione  che  l'ente  o  organismo  deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163.  I  soggetti  che  si  avvalgono  del
          registro  per  effettuare  le  comunicazioni  corrispondono
          tariffe  di  accesso  basate  sugli  effettivi   costi   di
          funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
          economico,  con  proprio  provvedimento,   determina   tali
          tariffe; 
                  c)  previsione  che  le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
          telematica o telefonica; 
                  d)   previsione   di    modalita'    tecniche    di
          funzionamento   e   di   accesso   al   registro   mediante
          interrogazioni   selettive   che    non    consentano    il
          trasferimento  dei  dati  presenti  nel  registro   stesso,
          prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute  e  la
          conservazione dei dati relativi agli accessi; 
                  e) disciplina delle tempistiche e  delle  modalita'
          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore
          di attivita' o di categoria merceologica,  e  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                  f)  obbligo   per   i   soggetti   che   effettuano
          trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7,
          comma  4,  lettera  b),  di  garantire   la   presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante  e  di  fornire
          all'utente  idonee  informative,   in   particolare   sulla
          possibilita' e sulle modalita' di iscrizione  nel  registro
          per opporsi a futuri contatti; 
                  g) previsione che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. 
                3-quater.    La    vigilanza    e    il     controllo
          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui
          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti
          al Garante»; 
                c) all'articolo 162: 
                  1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono
          sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»; 
                  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                «2-quater. La violazione del diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e  dal
          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo». 
              2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis,
          del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, introdotto dal  comma  1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti
          adottati dal Garante per la protezione dei  dati  personali
          ai sensi dell'articolo 154 del  citato  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  196  del   2003,   e   successive
          modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo
          codice. 
              3. All'articolo 44, comma 1-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  «sino  al  31
          dicembre 2009» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sino  al
          termine di sei mesi successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  decreto-legge  25
          settembre 2009, n. 135». 
              4. All'articolo 58 del codice del consumo,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e'
          sostituito dal seguente: 
                «1. L'impiego  da  parte  di  un  professionista  del
          telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati
          di chiamata senza l'intervento di un  operatore  o  di  fax
          richiede il  consenso  preventivo  del  consumatore,  fatta
          salva  la  disciplina  prevista  dall'articolo  130,  comma
          3-bis,  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, per i trattamenti dei dati inclusi  negli  elenchi  di
          abbonati a disposizione del pubblico». 
              5. Dall'applicazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 178,  concernente  «Regolamento  recante
          istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti
          che si oppongono all'utilizzo dei propri dati  personali  e
          del proprio numero  telefonico  per  vendite  o  promozioni
          commerciali», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          novembre 2010, n. 256. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  12,  del
          decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.   69,   recante
          modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  in
          materia di trattamento dei dati personali  e  tutela  della
          vita privata nel settore delle comunicazioni  elettroniche,
          e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione
          elettronica e  del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori: 
                «12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
          la parola: "abbonato", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
          seguente: "contraente".» 
              -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   98-vicies
          quinquies e 98-vicies  sexies  del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 207, recante modifiche  al  Codice  delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259: 
                «Art. 98-vicies quinquies. (Servizi di  consultazione
          degli elenchi (ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003).  -  1.
          L'Autorita' provvede affinche' tutti i fornitori di servizi
          di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero  che
          assegnano numeri da  un  piano  di  numerazione  soddisfino
          qualsiasi richiesta ragionevole di rendere  disponibili  le
          informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi
          e di servizi di consultazione accessibili al  pubblico,  in
          una  forma  concordata  e  a  condizioni  eque,  oggettive,
          orientate  ai  costi  e  non  discriminatorie.  L'Autorita'
          provvede affinche' sia rispettato il diritto  degli  utenti
          di servizi telefonici accessibili  al  pubblico  ad  essere
          inseriti o esclusi dagli elenchi. 
              2. L'Autorita' puo' imporre obblighi e condizioni  alle
          imprese che controllano l'accesso degli utenti finali  alla
          fornitura  di   servizi   di   consultazione   elenchi   in
          conformita' dell'articolo 72. Tali  obblighi  e  condizioni
          sono obiettivi, equi,  trasparenti,  non  discriminatori  e
          favoriscano modalita' digitali di  erogazione  e  fruizione
          del servizio. 
              3.  L'Autorita'   non   mantiene   in   essere   alcuna
          limitazione normativa che impedisca agli utenti  finali  di
          uno Stato membro di accedere  direttamente  ai  servizi  di
          consultazione elenchi di  un  altro  Stato  membro  tramite
          chiamata vocale o SMS e adottano le  misure  per  garantire
          tale accesso a norma dell'articolo 98-decies. 
              4. Il presente  articolo  si  applica  fatte  salve  le
          prescrizioni  del  diritto  dell'Unione   in   materia   di
          protezione dei dati personali e della vita  privata  e,  in
          particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo  129
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» 
                «Art.   98-vicies   sexies   (Interoperabilita'   dei
          ricevitori autoradio e dei ricevitori radio  di  consumo  e
          delle apparecchiature di televisione  digitale  di  consumo
          (ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice  2003).  -  1.
          Tutti  i  ricevitori  autoradio  e  le  apparecchiature  di
          televisione   digitale    di    consumo    devono    essere
          interoperabili in conformita' ai commi 3 e 4. 
              2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo,
          non  rientrante  nei  commi   3   e   4,   integra   almeno
          un'interfaccia  che  consenta  all'utente  di  ricevere   i
          servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori  di
          radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali  il
          ricevitore radio  ha  una  funzione  puramente  accessoria,
          quali gli apparati di  telefonia  mobile  smartphone  e  le
          apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale. 
              3.  I  ricevitori  autoradio   di   consumo   messi   a
          disposizione del mercato singolarmente, o integrati  in  un
          veicolo nuovo della categoria M ed N messo  a  disposizione
          sul mercato in  vendita  o  in  locazione,  comprendono  un
          ricevitore in grado  di  ricevere  e  riprodurre  almeno  i
          servizi radio forniti attraverso  radiodiffusione  digitale
          terrestre.  I  ricevitori  che  sono  conformi  alle  norme
          armonizzate i cui riferimenti sono stati  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di  esse,
          soddisfano  il  requisito  sopra  richiamato   contemplato,
          coperto da tali norme o parti di esse. 
              4. Gli apparecchi  televisivi  digitali  di  consumo  a
          schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30  cm
          messi in vendita o in locazione dispongono  di  almeno  una
          presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di
          normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma  da
          esso   adottata,   ovvero   conforme   a   una    specifica
          dell'industria) che consenta  un  agevole  collegamento  di
          periferiche  e  sia  in  grado  di  trasmettere   tutti   i
          componenti pertinenti di un  segnale  televisivo  digitale,
          incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato
          e interattivo. Tutte  le  apparecchiature  dei  consumatori
          destinate  alla  ricezione  dei  segnali   di   televisione
          digitale (vale a dire trasmissione terrestre,  via  cavo  o
          via satellite), messe in vendita, in locazione  o  messe  a
          disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di
          ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: 
                di ricomporre i segnali conformemente a un  algoritmo
          di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di
          normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI); 
                di visualizzare  i  segnali  trasmessi  in  chiaro  a
          condizione che, in caso di locazione  dell'apparecchiatura,
          il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di
          locazione. 
              5. Le apparecchiature di ricezione televisiva,  vendute
          nel  territorio  nazionale,  integrano  un   sintonizzatore
          digitale per la ricezione di programmi in tecnologia  DVBT2
          con tutte le codifiche approvate nell'ambito  dell'ITU.  In
          caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorita' sentiti gli
          operatori di mercato interessati indica le nuove  codifiche
          approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC  Main
          10, di  cui  alla  Raccomandazione  ITU-T  H.265  (V4),  da
          integrare ai ricevitori, ritenute necessarie  per  favorire
          l'innovazione tecnologica  indicando  altresi'  i  relativi
          tempi congrui di adeguamento. 
              6.  L'Autorita'  vigila  sull'interoperabilita'   delle
          apparecchiature di televisione digitale di consumo, di  cui
          al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero,  definisce
          le misure necessarie per garantirla. 
              7. I  fornitori  di  servizi  di  televisione  digitale
          garantiscono,  se  del  caso,  che  le  apparecchiature  di
          televisione digitale che forniscono ai loro  utenti  finali
          siano  interoperabili  in  modo   che,   ove   tecnicamente
          fattibile, siano  riutilizzabili  con  altri  fornitori  di
          servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo  12
          del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  al  termine
          del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilita'
          di restituire le apparecchiature di televisione digitale in
          modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore  dimostri
          che  sono  pienamente  interoperabili  con  i  servizi   di
          televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli  a
          cui e'  passato  l'utente  finale.  Le  apparecchiature  di
          televisione  digitale  che   sono   conformi   alle   norme
          armonizzate i cui riferimenti sono stati  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di  esse,
          sono   considerate   conformi    alle    prescrizioni    di
          interoperabilita' di cui sopra contemplate da tali norme  o
          parti di esse. Con regolamento dell'Autorita' sono indicate
          le  codifiche  che  devono  considerarsi   tecnologicamente
          superate, in ordine alle quali non sussistono gli  obblighi
          previsti dal presente comma.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza): 
              «54. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  178,  e'
          modificato al fine di  dare  attuazione  all'articolo  130,
          comma 3-bis, del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, con riguardo all'impiego della posta cartacea  per  le
          finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera  b),  del
          medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  196  del
          2003.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          2018, n. 149, concernente «Regolamento recante modifiche al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 178, in materia di registro pubblico delle  opposizioni,
          con  riguardo  all'impiego  della   posta   cartacea»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2019, n. 16. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15,  della
          legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove disposizioni in  materia
          di  iscrizione   e   funzionamento   del   registro   delle
          opposizioni e istituzione  di  prefissi  nazionali  per  le
          chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e  di
          ricerche di mercato): 
                «15. Con decreto del Presidente della Repubblica,  da
          emanare su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono  apportate  le  opportune
          modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  vigenti   che
          disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
          registro  delle  opposizioni  ed   e'   altresi'   disposta
          l'abrogazione  di  eventuali   disposizioni   regolamentari
          incompatibili con le norme della presente legge.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  8,  del
          decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni  urgenti
          per  l'accesso  alle  attivita'   culturali,   sportive   e
          ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di   pubbliche
          amministrazioni  e  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2021, n. 205: 
                «8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  1,  comma  2,  dopo  le   parole:
          "mediante  operatore  con  l'impiego  del  telefono"   sono
          inserite le seguenti: "nonche', ai fini della revoca di cui
          al  comma  5,  anche  mediante  sistemi  automatizzati   di
          chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,"; 
                  b) all'articolo 1, comma 5,  le  parole:  "mediante
          operatore con l'impiego del telefono" sono soppresse; 
                  c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che
          compiono ricerche di mercato  o  comunicazioni  commerciali
          telefoniche"  sono  inserite  le  seguenti:  "con  o  senza
          l'intervento di un operatore umano"; 
                  d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo  le
          parole:  "attivita'  di  call  center"  sono  inserite   le
          seguenti: ", per chiamate con o senza operatore,".» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196:
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il regolamento del Parlamento europeo  relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 129, comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «1. Il Garante individua con  proprio  provvedimento,
          in cooperazione  con  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni ai sensi dell'articolo 154,  comma  4,  e  in
          conformita'  alla   normativa   dell'Unione   europea,   le
          modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei  dati
          personali relativi ai contraenti negli elenchi  cartacei  o
          elettronici a disposizione del pubblico.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  130  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «Art. 130 (Comunicazioni indesiderate).  -  1.  Fermo
          restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto
          legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  l'uso  di   sistemi
          automatizzati di chiamata o di  comunicazione  di  chiamata
          senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale  e'
          consentito con il consenso del contraente o  utente.  Resta
          in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma
          14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          alle  comunicazioni   elettroniche,   effettuate   per   le
          finalita'  ivi  indicate,   mediante   posta   elettronica,
          telefax,  messaggi  del  tipo  Mms  (Multimedia   Messaging
          Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 
                3. Fuori dei casi di cui ai commi 1  e  2,  ulteriori
          comunicazioni per le finalita' di  cui  ai  medesimi  commi
          effettuate con mezzi diversi da quelli ivi  indicati,  sono
          consentite ai sensi degli articoli 6 e  7  del  Regolamento
          nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. 
                3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
          il trattamento dei dati di cui  al  comma  1  del  predetto
          articolo, mediante l'impiego del  telefono  e  della  posta
          cartacea  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'articolo 129, comma  1,  in  un  registro  pubblico
          delle opposizioni. 
                3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si  pronunciano  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta,
          nonche', per i relativi profili di  competenza,  il  parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                  a) attribuzione dell'istituzione e  della  gestione
          del registro ad un ente o organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                  b)  previsione  che  l'ente  o  organismo  deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  I  soggetti  che  si
          avvalgono del  registro  per  effettuare  le  comunicazioni
          corrispondono tariffe di  accesso  basate  sugli  effettivi
          costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello
          sviluppo economico, con  proprio  provvedimento,  determina
          tali tariffe; 
                  c)  previsione  che  le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
          telematica o telefonica; 
                  d)   previsione   di    modalita'    tecniche    di
          funzionamento   e   di   accesso   al   registro   mediante
          interrogazioni   selettive   che    non    consentano    il
          trasferimento  dei  dati  presenti  nel  registro   stesso,
          prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute  e  la
          conservazione dei dati relativi agli accessi; 
                  e) disciplina delle tempistiche e  delle  modalita'
          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore
          di attivita' o di categoria merceologica,  e  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                  f)  obbligo   per   i   soggetti   che   effettuano
          trattamenti di dati per le finalita' di invio di  materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  di
          garantire la presentazione dell'identificazione della linea
          chiamante e di fornire all'utente  idonee  informative,  in
          particolare  sulla  possibilita'  e  sulle   modalita'   di
          iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; 
                  g) previsione che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento. 
                3-quater.    La    vigilanza    e    il     controllo
          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui
          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti
          al Garante. 
              4. Fatto salvo quanto  previsto  nel  comma  1,  se  il
          titolare  del  trattamento  utilizza,  a  fini  di  vendita
          diretta di propri prodotti  o  servizi,  le  coordinate  di
          posta elettronica  fornite  dall'interessato  nel  contesto
          della vendita di un prodotto o di  un  servizio,  puo'  non
          richiedere il  consenso  dell'interessato,  sempre  che  si
          tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
          l'interessato, adeguatamente informato,  non  rifiuti  tale
          uso,   inizialmente   o   in   occasione   di    successive
          comunicazioni. L'interessato, al momento della  raccolta  e
          in occasione dell'invio di  ogni  comunicazione  effettuata
          per le finalita' di cui al  presente  comma,  e'  informato
          della  possibilita'  di  opporsi   in   ogni   momento   al
          trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 
              5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per
          le finalita' di  cui  al  comma  1  o,  comunque,  a  scopo
          promozionale, effettuato camuffando o  celando  l'identita'
          del mittente o in violazione dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
          recapito presso il quale l'interessato possa  esercitare  i
          diritti di cui agli articoli da 15 a  22  del  Regolamento,
          oppure esortando i destinatari  a  visitare  siti  web  che
          violino il predetto articolo 8 del decreto  legislativo  n.
          70 del 2003. 
              6. In caso di reiterata violazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai
          sensi   dell'articolo   58   del   Regolamento,    altresi'
          prescrivere  a  fornitori  di  servizi   di   comunicazione
          elettronica di adottare procedure  di  filtraggio  o  altre
          misure praticabili relativamente alle coordinate  di  posta
          elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge 11 gennaio 2018, n. 5: 
                «Art. 1. 
                1. Ai fini  della  presente  legge  si  applicano  le
          definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  all'articolo  1  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
                2. Possono iscriversi, a seguito  di  loro  specifica
          richiesta, anche contemporaneamente  per  tutte  le  utenze
          telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per  via
          telematica  o  telefonica,  al  registro   pubblico   delle
          opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 178  del  2010,  tutti  gli  interessati  che
          vogliano opporsi al trattamento delle  proprie  numerazioni
          telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del
          telefono nonche', ai fini della revoca di cui al  comma  5,
          anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate
          senza l'intervento di un operatore, per fini  di  invio  di
          materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
          compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
          commerciale. 
                3. Nel registro di  cui  al  comma  2  sono  comunque
          inserite anche le numerazioni fisse  non  pubblicate  negli
          elenchi di abbonati di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a
          fornire al gestore del registro con la stessa  periodicita'
          di aggiornamento prevista per la base di dati unica. 
                4. Gli interessati iscritti al  registro  di  cui  al
          comma 2, le cui numerazioni siano o  meno  riportate  negli
          elenchi di abbonati di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010,  possono  revocare,  anche  per
          periodi di  tempo  definiti,  la  propria  opposizione  nei
          confronti di uno o piu' soggetti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque
          momento, anche per via telematica o telefonica. 
                5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2  si
          intendono  revocati  tutti   i   consensi   precedentemente
          espressi,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo  e  a  qualsiasi
          soggetto, che  autorizzano  il  trattamento  delle  proprie
          numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per  fini
          di pubblicita' o di vendita ovvero  per  il  compimento  di
          ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  ed  e'
          altresi' precluso, per le medesime finalita',  l'uso  delle
          numerazioni telefoniche cedute a  terzi  dal  titolare  del
          trattamento  sulla  base   dei   consensi   precedentemente
          rilasciati.  Sono   fatti   salvi   i   consensi   prestati
          nell'ambito di specifici rapporti contrattuali  in  essere,
          ovvero cessati da non piu'  di  trenta  giorni,  aventi  ad
          oggetto la fornitura di beni o  servizi,  per  i  quali  e'
          comunque  assicurata,  con   procedure   semplificate,   la
          facolta' di revoca. 
                6. E' valido il  consenso  al  trattamento  dei  dati
          personali prestato dall'interessato, ai titolari da  questo
          indicati, successivamente all'iscrizione  nel  registro  di
          cui al comma 2. 
                7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o  mezzo,
          la comunicazione a terzi, il trasferimento e la  diffusione
          di dati personali degli interessati iscritti al registro di
          cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento,  per
          fini di pubblicita' o di vendita ovvero per  il  compimento
          di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  non
          riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti
          dal titolare del trattamento. 
                8. In caso di cessione a terzi di dati relativi  alle
          numerazioni telefoniche, il  titolare  del  trattamento  e'
          tenuto  a   comunicare   agli   interessati   gli   estremi
          identificativi del soggetto a  cui  i  medesimi  dati  sono
          trasferiti. 
                9. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  167
          del codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,
          in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7,
          si applica la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          166, comma 2, del medesimo codice. In caso di  reiterazione
          delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante  per
          la protezione dei dati personali, le  autorita'  competenti
          possono altresi' disporre la sospensione o,  nelle  ipotesi
          piu' gravi,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita'. 
                10.  Ai  sensi  dell'articolo  12,   comma   2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del  2010,  in  caso  di  violazione  del
          diritto di opposizione nelle forme previste dalla  presente
          legge,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di   cui
          all'articolo 166, comma 2, del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione  delle
          suddette violazioni, su segnalazione  del  Garante  per  la
          protezione dei  dati  personali,  le  autorita'  competenti
          possono altresi' disporre la sospensione o,  nelle  ipotesi
          piu' gravi,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita'. 
                11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'
          responsabile in solido delle violazioni delle  disposizioni
          della presente legge anche nel caso di affidamento a  terzi
          di attivita'  di  call  center  per  l'effettuazione  delle
          chiamate telefoniche. 
                12.  Gli  operatori  che  utilizzano  i  sistemi   di
          pubblicita'  telefonica  e  di  vendita  telefonica  o  che
          compiono ricerche di mercato  o  comunicazioni  commerciali
          telefoniche con o senza l'intervento di un operatore  umano
          hanno  l'obbligo  di  consultare  mensilmente,  e  comunque
          precedentemente all'inizio di ogni  campagna  promozionale,
          il registro pubblico  delle  opposizioni  e  di  provvedere
          all'aggiornamento delle proprie liste. 
                13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la
          consultazione  periodica  del  registro  da   parte   degli
          operatori di cui al comma 12, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentiti il gestore del registro, se diverso  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  gli  operatori  e  le
          associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con
          proprio decreto da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  detta  criteri
          generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le
          modalita'  previste   dall'articolo   6,   comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n.  178  del  2010,  conformandosi  ai  seguenti
          criteri: 
                  a) promuovere l'adozione da parte del  gestore  del
          registro  e  degli  operatori  di  forme  tecniche,   anche
          mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine  di
          contenere  il  costo   delle   tariffe   di   consultazione
          preliminare del registro; 
                  b) prevedere modelli tariffari agevolati anche  con
          forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui  non
          siano  state  comminate,  negli  ultimi  cinque  anni,   le
          sanzioni di  cui  all'articolo  162,  comma  2-quater,  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; 
                  c) prevedere comunque, nella  determinazione  delle
          tariffe, l'integrale copertura  dei  costi  di  tenuta  del
          registro. 
                14. E' vietato l'utilizzo di  compositori  telefonici
          per la ricerca automatica  di  numeri  anche  non  inseriti
          negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2,  comma  2,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione  di  tale
          divieto, si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
          legislativo n. 196 del 2003. 
                15. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  da
          emanare su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono  apportate  le  opportune
          modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  vigenti   che
          disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
          registro  delle  opposizioni  ed   e'   altresi'   disposta
          l'abrogazione  di  eventuali   disposizioni   regolamentari
          incompatibili con le norme della presente legge.»